Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE SU TZICHI

ATTO COSTITUTIVO
L’anno duemiladieci, il giorno 21 del mese di Agosto alle ore 21,00 si sono riuniti in Samugheo nella
                                             Via Principe Amedeo al N° civico 6 i seguenti signori:
Associazione              Presidente o delegato    Luogo e data nascita        Codice fiscale


Ass.ne Carri Samugheo     Pinna Paolo Antonio           Oristano  07-11-87                    PNNPNT87S07G113D
AUSER                                Zucca Francesco                    Samugheo   06-03-39               ZCCFNC39C06H756H
AVIS                                    Medde Grazia                          Samugheo   03-02-53               MDDGRZ53B43H756I
Centro Polisportivo          Barra Raimondo                      Samugheo   15-03-50               BRRRND50C15H756L
Comitato Santa Maria      Pinna Ottavio                           Samugheo  29-11-65                PNNTTV65S29H756H
Compagnia Barracelli       Giuliano Antonio Maria       Samugheo  05-06-44                GLNNNM44H05H756A
Gruppo Folk Pro Loco      Meloni Francesco                  Oristano  05-07-78                    MLNFNC78L05G113C
Il Giardino Fiorito              Patta Antioco                         Samugheo  24/09/57                 PTTNTC57P24H756N
Libera Ass.ne Soccorso   Sanna Antonio Maria            Samugheo  18/12/52                 SNNNNM52T18H756B
Miky Memory                    Sulis Bruno                             Samugheo  06-08-64                 SLSBRN64M06H756X
Pro Loco                             Urru Francesco                       Samugheo  09-12-72                  RRUFNC72T09H756K
Scout                                  Muscas Giovanna Maria         Samugheo  26-07-55                  MSCGNN55L66H756L
U.S. Samugheo                   Loi Mario                                Samugheo  18/07/58                   LOIMRA57L18H756X
I suddetti signori, rappresentanti legali o delegati delle associazioni di volontariato, si costituiscono in associazione, denominata Su Tzichi allo scopo di promuovere i prodotti agro alimentari di Samugheo, specie il pane. La sede dell’Associazione è a Samugheo presso il domicilio del Presidente pro tempore.Gli scopi, le norme di convocazione dell’Assemblea, le cariche sociali, ed ogni altra forma utile e necessaria al funzionamento dell’Associazione è disciplinata dallo Statuto Sociale, composto da N° 21 articoli, che controfirmato dai comparenti è allegato all’atto costitutivo di cui fa parte integrante e sostanziale.I comparenti concordano nell’accogliere in Associazione:
a) qualsiasi associazione di volontariato no profit di Samugheo che ne faccia richiesta scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione, produttori e commercianti del comparto agro-alimentare, enti pubblici, privati cittadini.
b) eventuali produttori che vogliano collaborare con l’associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
Convengono inoltre che per il primo anno alle cariche sociali vengano nominati i signori:

Presidente:                            Pinna Ottavio
Segretario Tesoriere:           Pinna Paolo Antonio
Consiglieri:                            Loi Mario              Muscas Giovanna Maria                   Urru Francesco


                        Statuto dell’Associazione Culturale “ Su Tzichi “
                                                  Samugheo
                                                                                                                          

Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita in Samugheo nella casa Mura Edoardo, di proprietà del Comune, sita in via  Amedeo 6, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C. C. la associazione di Volontariato denominata "Associazione Culturale Su Tzichi ”
Art. 2 - Scopo
1. L'associazione non ha scopo di lucro è apartitica, apolitica ed aconfessionale, ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative.
2         Essa ha per finalità la valorizzazione e divulgazione dei prodotti agro alimentari locali e regionali con particolare riferimento al pane, nella fattispecie de Su Tzichi. La manifestazione, annuale, si terrà l’ultima domenica di settembre.
3         A tale fine l’Associazione promuoverà annualmente la Sagra da allestire principalmente nella casa Serra, di proprietà del Comune, ed in altri siti ritenuti idonei.
4         Eventuali utili di gestione verranno ridistribuiti, annualmente ed in base alle spese sostenute e alle attività svolte, fra le associazioni partecipanti.
Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Soci
1.  Sono soci fondatori le associazioni di volontariato, rappresentate dai rispettivi presidenti o delegati: Associazione Carri Samugheo, Auser, Avis, Centro Polisportivo Samugheo, Comitato Santa Maria, Compagnia Barracellare, Gruppo Folk Pro-Loco, Il Giardino Fiorito, Libera Associazione Soccorso, Miki Memory For Ruanda, Pro-Loco, Scout, U.S. Samugheo.
2.  Possono divenire Soci tutte le associazioni no-profit di Samugheo regolarmente iscritte, presentando domanda al Presidente e versando la quota di iscrizione.
3.  Possono far parte dell’associazione in qualità di Associati produttori, artigiani del comparto agro alimentare, liberi cittadini ed enti pubblici.
Art. 5 - Diritti del soci                                        
1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché all’elettorato attivo. Possono altresì ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
2.  Gli Associati, che non hanno diritto di voto, possono partecipare alle assemblee.
Art. 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A.  dimissione volontaria;
B.  mancata partecipazione alle assemblee per l’organizzazione della Sagra dell’anno in corso.
C.  radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio-associazione che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
D. scioglimento dell'associazione ai sensi dellart. 20 del presente statuto.
Art. 7 – Organi
­Gli organi sociali sono:
a)       L’Assemblea generale dei soci
b)       Il Presidente e il Segretario Tesoriere
c)       Il Consiglio Direttivo
Art. 8 - Funzionamento dell'assemblea
1. L’assemblea generate dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittima-mente adottate sono valide anche per i soci non intervenuti o dissenzienti.
2.  La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci, all'atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3.  L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4.  Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza dal socio più anziano.
5.  L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. La funzione di scrutatore non può essere assolta da candidati alle cariche sociali.
6.  Il presidente coordina le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.
7.  Di ogni assemblea sì dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Art. 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soci in regola con la quota associativa dell’anno in corso, stabilita in 5 €. Tale quota può essere modificata dall’assemblea dei soci.
2. Ogni delegato può rappresentare in assemblea la propria associazione di appartenenza. Non sono ammesse deleghe per associazioni a cui non è iscritto.
Art.10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo tre giorni prima mediante e-mail, fax, bando pubblico o telefonata all’associazione di appartenenza. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2.  L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
Art.11 - Validità assembleare
1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto.
2.   Trascorsi trenta minuti dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art.12 - Consiglio direttivo
1.  Il consiglio direttivo è composto da cinque componenti, determinato, di anno in anno, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il presidente nomina il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza e in caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Il     consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
3.  Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.13 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Art.14 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) attuare le finalità previste dallo statuto.
Art. 15 – Il presidente
Il presidente dirige l'associazione ed è il legale rappresentante.
Art. 16 - Il segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Art. 17 - Il rendiconto
1. Il   consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2.  Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati  copia del bilancio stesso.
Art. 18 - Patrimonio 
I mezzi finanziari sono costituiti dai beni mobili ed immobili, dai contributi di singoli cittadini, da attività produttive ed enti vari.
Art. 19 - Il funzionamento dell’associazione può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo all’assemblea dei soci.
Art. 20 -Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio.
Art. 21 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.